Verifiche e dichiarazioni dell’interesse culturale

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio conferisce alla Soprintendenza il compito di individuare il patrimonio culturale tramite l’attivazione dei procedimenti di verifica dell’interesse culturale (art. 12) e di dichiarazione dell’interesse culturale (art. 13).

L’Ufficio Tutela segue gli aspetti amministrativi di questi procedimenti, supportando e coordinando i funzionari competenti sui territori a cui spettano le valutazioni tecniche.

Il procedimento di verifica dell’interesse culturale per i beni pubblici

Il procedimento di verifica dell’interesse culturale può essere attivato per le cose appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico, a persone giuridiche private senza fine di lucro compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni.

Prima della verifica di interesse culturale, tali cose sono soggette per legge a tutela come beni presuntivamente culturali (art. 10, c.1 e art. 12).

Gli enti proprietari possono richiedere l’attivazione del procedimento di verifica dell’interesse culturale tramite il sito www.benitutelati.it. Il procedimento viene condotto dal Segretariato Regionale per l’Abruzzo, al quale la Soprintendenza invia il proprio parere endoprocedimentale.

In casi particolari, il procedimento di verifica dell’interesse culturale può essere attivato d’ufficio dalla Soprintendenza, secondo un iter del tutto simile a quello della dichiarazione.

Il procedimento di dichiarazione di interesse culturale per i beni privati

Per le cose appartenenti a soggetti privati che ricadono tra quelle indicate all’art. 10, c. 3 del Codice, la Soprintendenza avvia il procedimento di dichiarazione di interesse culturale, anche su segnalazione della Regione o di ogni altro ente territoriale interessato, dandone notizia al proprietario, al possessore o al detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

In base a quanto stabilito dall’art. 10 c. 3, le cose oggetto di dichiarazione di interesse culturale devono essere individuate tra specifiche categorie, a cui corrispondono distinte gradazioni di interesse culturale (importante, particolarmente importante, eccezionale, carattere di rarità e di pregio).

I proprietari, possessori o detentori che intendono segnalare la sussistenza di un possibile bene di interesse culturale possono compilare e presentare l’apposito modulo pubblicato nella sezione Modulistica.

Le misure di tutela cautelari e le modalità di svolgimento del procedimento

Una volta avviato il procedimento di verifica o dichiarazione, e fino alla conclusione dello stesso, le cose che ne sono oggetto sono sottoposte a specifiche misure di tutela, in via cautelare. Pertanto, gli interventi di qualsiasi natura su tali beni devono essere autorizzati da questa Soprintendenza ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice. Tali effetti cessano all’esaurimento del termine per la conclusione del procedimento di dichiarazione.

Le modalità di svolgimento dei procedimenti sono indicate dagli artt. 14 e 15 del Codice.

La conclusione del procedimento e il provvedimento di tutela

I procedimenti di verifica dell’interesse culturale e di dichiarazione dell’interesse culturale possono concludersi con l’emissione di un provvedimento espresso di tutela, che viene notificato al proprietario. Tale provvedimento scaturisce dalla valutazione formulata dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale sulla base dell’istruttoria condotta della Soprintendenza.
Per verificare la sussistenza o meno di un provvedimento di tutela è possibile contattare l’Ufficio Tutela. Per ottenere copia di un provvedimento di tutela, occorre compilare e presentare l’apposito modulo scaricabile nella Modulistica.

Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela

L’art. 11 del Codice introduce specifiche disposizioni di tutela per alcune categorie di oggetti che, pur non essendo riconosciute come beni culturali, sono soggette a specifiche disposizioni normative. Questi sono:

  1. gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, copmpresi i cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale, di cui l’articolo 50 vieta, senza l’autorizzazione del soprintendente, il distacco o la rimozione;
  2. gli studi d’artista, di cui all’articolo 51;
  3. le aree pubbliche di cui all’articolo 52;
  4. le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65;
  5. le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell’articolo 37;
  6. le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c);
  7. i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
  8. i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c);